
SUPERNONUS 110: SEMPLIFICAZIONI E NUOVE OPPORTUNITÀ GRAZIE ALLE ULTIME NORME
Sparite gran parte delle incertezze sul Superbonus 110%: le modifiche introdotte dalla Legge Governance e Semplificazioni Bis hanno generato chiarezza e nuove opportunità per chi vuole portare efficientamento energetico ai propri immobili e, soprattutto, con degli orizzonti temporali più definiti.
Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, su “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza” con le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Con il Decreto Legge Governance e Semplificazioni il Consiglio dei Ministri ha introdotto sostanziali modifiche al Superbonus 110, che riguardano nello specifico:
– rimozione delle barriere architettoniche,
– novità sulla CILA,
– nuove categorie soggette al superbonus,
– deroghe distanze cappotto.
Relativamente alle barriere architettoniche, attraverso il Superbonus 110 è stata prevista la possibilità di inserire anche gli ascensori tra gli interventi agevolabili per determinate categorie di persone.
Altra modifica introdotta dal Decreto Semplificazioni Bis viene dal comma 10-bis, dove si specifica che sono ammesse al Superbonus 110 anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Quindi anche per esse è valido il superbonus 110% a condizione che i titolari siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Superbonus 110 e CILA
Notevole passo in avanti anche in materia di asseverazioni. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Infatti, la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si è ristretta l’incertezza rispetto a molte casistiche di decadenza del possibile beneficio del Superbonus 110.
Soprattutto: viene agevolato l’accesso al superbonus 110% con la presentazione al Comune della sola CILA. Senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità.
Superbonus 110 e deroghe distanze
Altro vuoto normativo colmato grazie alla deroga sulle distanze per gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico. Questi, difatti, non concorreranno al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile che regola le Distanze nelle costruzioni. Questo vale anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) e, naturalmente, per quelli rientranti nel superbonus 110.
Coesa Energy vi guida tra i numerosi aspetti da valutare, tra normative, proroghe e scadenze per riuscire a cogliere a pieno le opportunità a disposizione. Le ultime proroghe in merito al Superbonus 110% ad esempio hanno di fatto confermato che il maxibonus resterà in vigore fino al 30 Giugno 2022, anche se sarà possibile un’ulteriore proroga di massimo 6 mesi solo se i lavori avranno raggiunto il 60% del progetto.
Superbonus 110 ed oltre: il supporto di Coesa Energy
Coesa Energy è a piena disposizione per valutare e calcolare tutti i vantaggi ottenibili dai vari bonus ed incentivi a disposizione. Ci occupiamo dell’intero iter, per accedere ai vari incentivi, in qualità di general contractor. Una volta individuati gli interventi trainanti per ottenere ad esempio il Superbonus 100%, sarà possibile accordare insieme a Coesa Energy ulteriori interventi di efficientamento energetico. La complessità dei lavori, dei protocolli e delle normative da rispettare è tale da non permettere di procedere in autonomia. Professionalità e profonda conoscenza del settore fanno di Coesa la scelta giusta per i tuoi investimenti nel settore edile. Siamo anche certificati come ESCo secondo la UNI/CEI 11352:2014 dal 2018, traguardo fondamentale per garantire ai nostri clienti un servizio d’eccellenza. Richiedi la nostra consulenza compilando l’apposito form raggiungibile da questo link: https://coesaenergy.it/contatti/